Anche i contribuenti in regime forfettario sono tenuti all’esterometro, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate. La regola è stata introdotta in modo che potesse essere applicata in maniera graduale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i forfettari sono tenuti all’esterometro nonostante le specifiche regole di fatturazione che governano le operazioni estere, Ue ed extra Ue, dagli stessi poste in essere. L’obbligo riguarda anche i minimi e gli enti non commerciali.
L’adempimento è stato previsto a decorrere dal 1° luglio 2022. A partire da questa data infatti i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia vanno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’esterometro e le specifiche riguardanti i contribuenti in regime forfettario.
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Esterometro forfettari: di cosa si tratta
Quando parliamo di esterometro facciamo riferimento all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni “transfrontaliere”. Ovvero, si tratta delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Originariamente era previsto che la comunicazione dei dati mediante “esterometro” avvenisse in modo massivo con cadenza trimestrale. Attualmente, invece, la legge stabilisce una comunicazione telematica per ogni singola operazione (si tratta, quindi, di un adempimento molto vicino alla fatturazione elettronica).
La ratio dell’adempimento non deve essere identificata nel controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”, anche se l’operazione non è rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
Quali operazioni devono essere comunicate con l’esterometro
Con l’esterometro devono essere comunicati i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
- Effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- Ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono invece escluse dall’obbligo di trasmissione le operazioni:
- Per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- Per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- Relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva (di cui agli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972), purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione (tale ammontare deve considerarsi comprensivo dell’eventuale imposta – cfr. circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 1.2).
Deve essere, inoltre, precisato che devono essere comunicate anche tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati consumatori, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento ( come stabilisce la circolare 13 luglio 2022, n. 26, 1.1).
Quando deve essere effettuata la trasmissione
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, il termine per la trasmissione telematica dei dati è quello di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Quindi, la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (ad esempio, entro il giorno 15 del mese successivo da quello di effettuazione dell’operazione in caso di fatturazione differita – art. 21, comma 4, lettera a).
Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Come si inviano i dati
Come funziona l’esterometro?
È previsto un unico canale di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati. La trasmissione deve essere effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, mediante formato XML (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), vale a dire lo stesso sistema utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015).
Per ogni operazione deve essere trasmesso al SdI il file xml conforme alle specifiche tecniche versione 1.7 (come previsto dal provvedimento 23 dicembre 2021, n. 374343 dell’Agenzia delle Entrate). Su tale file il SdI effettuerà gli ordinari controlli formali previsti nelle richiamate specifiche. Tra i quali anche la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura elettronica (circolare 13 luglio 2022, n. 26/E, 2.1).
I soggetti tenuti a comunicare i dati con l’esterometro: inclusi i forfettari
In ragione delle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (decreto “PNRR 2”), dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione. Questo perchè la comunicazione dei dati con l’estero, attivi e passivi, guarda infatti ai profili soggettivi di chi è coinvolto, e non alle correlate regole di imposizione fiscale, interessandosi esclusivamente alle cessioni e alle prestazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
In particolare, l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi – nella specie i soggetti rientranti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (cd. “forfettari”) e coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 – ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che, per costoro, l’obbligo vale a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.
Come precisato dalla Circolare n. 26/E/2022, i soggetti di cui sopra, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui al citato art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non residenti.
Regole per le prestazioni di servizi
Esemplificando, con specifico riguardo ai soggetti in regime forfettario, per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, il presupposto territoriale è quello individuato dagli artt. 7-ter e ss. del DPR n. 633/1972.
Nel caso delle prestazioni di servizi “generiche” rese ad un committente non residente, soggetto passivo Iva, il soggetto forfettario può continuare ad emettere fattura cartacea o elettronica extra-Sistema di Interscambio senza addebito dell’imposta. Questo, con obbligo di comunicare i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, utilizzando il tipo documento “TD01” e il codice natura “N2.1”.
Nel caso, invece, delle prestazioni di servizi “generiche” ricevute, l’IVA è sempre assolta in Italia, per cui il soggetto forfettario deve provvedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore UE) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-UE) e al versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo. Laddove l’integrazione o l’autofatturazione sia effettuata analogicamente o in formato elettronico ma extra-Sistema di Interscambio, è necessario trasmettere i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esterometro mediante il tipo documento “TD17”.
Sul punto, la Circolare n. 26/E/2022 ha confermato che la trasmissione del tipo documento “TD17” consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione o di autofatturazione, nel senso che il soggetto forfettario può evitare tale adempimento trasmettendo il tipo documento “TD17”.
Conclusioni
Forfettari, minimi ed enti non commerciali sono alle prese con gli adempimenti connessi all’estensione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica, e più precisamente con quelli relativi alla comunicazione delle operazioni attive e passive con l’estero (o esterometro). Ma l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio scorso comporta anche la revisione delle modalità con cui sono stati sinora gestiti i rapporti con clienti e fornitori non stabiliti né residenti sul territorio nazionale.
In questo senso, i chiarimenti erano stati già forniti dalle Entrate con la circolare 26/E/2022 quando, a commento delle novità che avevano interessato l’esterometro, era stato indicato al punto 1.3. come forfettari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, rientrando tra i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.